Art. 1.

      1. I lavoratori dello spettacolo di cui all'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, e successive modificazioni, successivamente classificati ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 7 aprile 2005, che non raggiungono le 120 giornate di prestazione annue richieste ai fini previdenziali per avere diritto alla pensione, possono versare in maniera volontaria i contributi relativi alle giornate mancanti per raggiungere tale quota. I contributi versati dal lavoratore all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) e all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) in attuazione di quanto disposto dalla presente legge sono ricongiungibili ai sensi della normativa vigente.